Talvolta ticeviamo documenti personali importanti fotografati malamente con martphone inutizzabili e che dobbiamo rielaborare per dare loro un minimo di planarità, luminosità, e rimediare all'effetto trapezio.
martedì 12 gennaio 2021
CONSIGLI PER FOTOGRAFARE DOCUMENTI
lunedì 11 gennaio 2021
CONSIGLI PER RIMEDIARE ALLA MUFFA....
La questione è nota, reiterata e oggetto di continue richieste d'intervento. In genere e quasi sempre si da la colpa ad infiltrazioni o punti di perdita di acqua piovana, del lucernario, dei ponti termici ....
lunedì 15 giugno 2020
Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e spazzatura?
Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e
spazzatura?
11
Luglio 2017
https://www.laleggepertutti.it/167832_pianerottolo-condominiale-posso-lasciare-scarpe-e-spazzatura
I condomini
possono servirsi degli spazi comuni come scale e pianerottolo a condizione che
non ne alterino la destinazione d’uso. E di certo scale e pianerottolo non sono
ricettacolo di spazzatura e altri oggetti.
È già difficile sopportare,
al rientro dal lavoro, l’odore di cibo e fritto che proviene dagli appartamenti
e che si propaga nelle scale dell’edificio. A volte poi ci si mette anche il sacchetto
di spazzatura lasciato dal vicino fuori dalla porta, in attesa di essere
buttato la notte o, magari, all’indomani mattina prima di andare a lavoro. La
sopportazione arriva al culmine quando c’è qualcuno che lascia le scarpe sullo
zerbino di casa; il che – se anche non può eguagliare gli odori dell’immondizia
– da un punto di vista estetico è la ciliegina sulla torta di un pessimo
esempio di civiltà condominiale. Cosa si può fare in questi casi? È possibile
lasciare, sul pianerottolo condominiale, scarpe e spazzatura? La legge e la
giurisprudenza dicono di no. E chi lo fa può essere costretto a risarcire i
danni ai vicini e allo stesso condominio. Perché? Cerchiamo di capirlo in
questo articolo.
Il codice civile [1] stabilisce
che gli spazi comuni dell’edificio – tra cui scale, androne, pianerottoli,
giardino, portone d’ingresso, ecc. – appartengono a tutti i condomini e da
questi pertanto possono essere liberamente usati anche per scopi privati. Ma a
due condizioni:
- che non si impedisca agli altri condomini lo stesso tipo di comportamento;
- che non si alteri la destinazione d’uso dello spazio usato.
Quanto al primo requisito,
si ritiene che lo stesso non sia violato nel caso in cui lo spazio comune è
talmente ampio da garantire a tutti di usufruirne. Così, ad esempio, è lecito
lasciare la seconda auto nel cortile a condizione che tutti gli altri condomini
riescano a parcheggiare almeno un’auto a testa. È ammessa l’antenna sul tetto
perché la coesistenza con le altre è sicuramente un peso che la struttura può
sopportare.
Il secondo requisito è,
invece, quello che, nel caso di specie, ci interessa di più. Sebbene infatti, lasciare
la spazzatura davanti alla porta di casa non esclude che anche gli altri
condomini possano fare lo stesso, ciò costituisce un impiego dello spazio
comune – il pianerottolo – contrario alla sua destinazione d’uso. Il
pianerottolo, infatti, è un luogo di accoglienza sia dei proprietari degli
appartamenti che dei loro ospiti. Dimostrazione ne è che molti si prendono cura
di tale area allestendola con vasi, fiori, piante, addobbi; impiego
quest’ultimo che certamente deve ritenersi lecito e consentito dalla legge.
Non si può invece ritenere
che il pianerottolo sia un ripostiglio personale dove lasciare oggetti
come la bicicletta, la spazzatura e persino le scarpe
puzzolenti.
Anche la Cassazione ha
sposato questa interpretazione rigorosa [1], ritenendo possibile
un’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la
spazzatura sul pianerottolo di casa. Questi viola infatti il codice civile
e la destinazione d’uso dello spazio comune. Non rileva quindi l’entità della
molestia olfattiva provocata ai vicini di casa per essere condannati a pagare
un indennizzo a causa del proprio comportamento incivile; non rileva se il
sacchetto dell’immondizia contiene materiale organico della “differenziata” o
solo carte e vetri che, quantomeno, in termini di olezzi, sono più
sopportabili. È proprio l’atto di sviare la funzione che ha uno spazio comune
rispetto a quello che gli è proprio per legge ad essere sanzionato.
Peraltro non è vero ciò che
spesso si dice nei palazzi, ossia che ciascun condomino è libero di fare sul
proprio pianerottolo quel che vuole in quanto“ pertinenza” del proprio
appartamento. Tutti i pianerottoli, anche quelli relativi a piani differenti
dalla propria abitazione, appartengono a tutti in egual misura. Per cui il
condomino del primo piano ben potrà impedire che quello dell’ultimo lasci fuori
dalla porta di casa spazzatura e scarpe.
[1] Art. 1102 cod. civ.[2] Cass. sent. n. 5474/2011 dell’8.03.2011.
giovedì 11 giugno 2020
Ecobonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono stata introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
Ecobonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge
In particolare, tra le altre cose, il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l'attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull'argomento Ecobonus 110%.Ecobonus 110%: gli interventi che è possibile effettuare gratis
Nel frattempo, considerate le centinaia di domande che arrivano e che hanno come oggetto principale gli interventi che possono accedere alla detrazione fiscale, riportiamo di seguito quelli che ad oggi prevede l'art. 119 del Decreto Rilancio.Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura
Quando si parla di "interventi che è possibile effettuare gratis" bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:- la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ecobonus 110%: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.
A cura di Redazione
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sabato 18 aprile 2020
venerdì 3 aprile 2020
Coronavirus: LE ATTIVITA' POSSIBILI IN CONDOMINI: tutte le MANUTENZIONI!
giovedì 2 aprile 2020
Depurazione acque e addolcitori - manutenzioni: alcune domande e interrogativi.
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