Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e
spazzatura?
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Luglio 2017
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I condomini
possono servirsi degli spazi comuni come scale e pianerottolo a condizione che
non ne alterino la destinazione d’uso. E di certo scale e pianerottolo non sono
ricettacolo di spazzatura e altri oggetti.
È già difficile sopportare,
al rientro dal lavoro, l’odore di cibo e fritto che proviene dagli appartamenti
e che si propaga nelle scale dell’edificio. A volte poi ci si mette anche il sacchetto
di spazzatura lasciato dal vicino fuori dalla porta, in attesa di essere
buttato la notte o, magari, all’indomani mattina prima di andare a lavoro. La
sopportazione arriva al culmine quando c’è qualcuno che lascia le scarpe sullo
zerbino di casa; il che – se anche non può eguagliare gli odori dell’immondizia
– da un punto di vista estetico è la ciliegina sulla torta di un pessimo
esempio di civiltà condominiale. Cosa si può fare in questi casi? È possibile
lasciare, sul pianerottolo condominiale, scarpe e spazzatura? La legge e la
giurisprudenza dicono di no. E chi lo fa può essere costretto a risarcire i
danni ai vicini e allo stesso condominio. Perché? Cerchiamo di capirlo in
questo articolo.
Il codice civile [1] stabilisce
che gli spazi comuni dell’edificio – tra cui scale, androne, pianerottoli,
giardino, portone d’ingresso, ecc. – appartengono a tutti i condomini e da
questi pertanto possono essere liberamente usati anche per scopi privati. Ma a
due condizioni:
- che non si impedisca agli altri condomini lo stesso tipo di comportamento;
- che non si alteri la destinazione d’uso dello spazio usato.
Quanto al primo requisito,
si ritiene che lo stesso non sia violato nel caso in cui lo spazio comune è
talmente ampio da garantire a tutti di usufruirne. Così, ad esempio, è lecito
lasciare la seconda auto nel cortile a condizione che tutti gli altri condomini
riescano a parcheggiare almeno un’auto a testa. È ammessa l’antenna sul tetto
perché la coesistenza con le altre è sicuramente un peso che la struttura può
sopportare.
Il secondo requisito è,
invece, quello che, nel caso di specie, ci interessa di più. Sebbene infatti, lasciare
la spazzatura davanti alla porta di casa non esclude che anche gli altri
condomini possano fare lo stesso, ciò costituisce un impiego dello spazio
comune – il pianerottolo – contrario alla sua destinazione d’uso. Il
pianerottolo, infatti, è un luogo di accoglienza sia dei proprietari degli
appartamenti che dei loro ospiti. Dimostrazione ne è che molti si prendono cura
di tale area allestendola con vasi, fiori, piante, addobbi; impiego
quest’ultimo che certamente deve ritenersi lecito e consentito dalla legge.
Non si può invece ritenere
che il pianerottolo sia un ripostiglio personale dove lasciare oggetti
come la bicicletta, la spazzatura e persino le scarpe
puzzolenti.
Anche la Cassazione ha
sposato questa interpretazione rigorosa [1], ritenendo possibile
un’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la
spazzatura sul pianerottolo di casa. Questi viola infatti il codice civile
e la destinazione d’uso dello spazio comune. Non rileva quindi l’entità della
molestia olfattiva provocata ai vicini di casa per essere condannati a pagare
un indennizzo a causa del proprio comportamento incivile; non rileva se il
sacchetto dell’immondizia contiene materiale organico della “differenziata” o
solo carte e vetri che, quantomeno, in termini di olezzi, sono più
sopportabili. È proprio l’atto di sviare la funzione che ha uno spazio comune
rispetto a quello che gli è proprio per legge ad essere sanzionato.
Peraltro non è vero ciò che
spesso si dice nei palazzi, ossia che ciascun condomino è libero di fare sul
proprio pianerottolo quel che vuole in quanto“ pertinenza” del proprio
appartamento. Tutti i pianerottoli, anche quelli relativi a piani differenti
dalla propria abitazione, appartengono a tutti in egual misura. Per cui il
condomino del primo piano ben potrà impedire che quello dell’ultimo lasci fuori
dalla porta di casa spazzatura e scarpe.
[1] Art. 1102 cod. civ.[2] Cass. sent. n. 5474/2011 dell’8.03.2011.
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