lunedì 15 giugno 2020

Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e spazzatura?

                                                                                            
Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e spazzatura?
11 Luglio 2017


https://www.laleggepertutti.it/167832_pianerottolo-condominiale-posso-lasciare-scarpe-e-spazzatura

I condomini possono servirsi degli spazi comuni come scale e pianerottolo a condizione che non ne alterino la destinazione d’uso. E di certo scale e pianerottolo non sono ricettacolo di spazzatura e altri oggetti.
È già difficile sopportare, al rientro dal lavoro, l’odore di cibo e fritto che proviene dagli appartamenti e che si propaga nelle scale dell’edificio. A volte poi ci si mette anche il sacchetto di spazzatura lasciato dal vicino fuori dalla porta, in attesa di essere buttato la notte o, magari, all’indomani mattina prima di andare a lavoro. La sopportazione arriva al culmine quando c’è qualcuno che lascia le scarpe sullo zerbino di casa; il che – se anche non può eguagliare gli odori dell’immondizia – da un punto di vista estetico è la ciliegina sulla torta di un pessimo esempio di civiltà condominiale. Cosa si può fare in questi casi? È possibile lasciare, sul pianerottolo condominiale, scarpe e spazzatura? La legge e la giurisprudenza dicono di no. E chi lo fa può essere costretto a risarcire i danni ai vicini e allo stesso condominio. Perché? Cerchiamo di capirlo in questo articolo.
Il codice civile [1] stabilisce che gli spazi comuni dell’edificio – tra cui scale, androne, pianerottoli, giardino, portone d’ingresso, ecc. – appartengono a tutti i condomini e da questi pertanto possono essere liberamente usati anche per scopi privati. Ma a due condizioni:
  • che non si impedisca agli altri condomini lo stesso tipo di comportamento;
  • che non si alteri la destinazione d’uso dello spazio usato.
Quanto al primo requisito, si ritiene che lo stesso non sia violato nel caso in cui lo spazio comune è talmente ampio da garantire a tutti di usufruirne. Così, ad esempio, è lecito lasciare la seconda auto nel cortile a condizione che tutti gli altri condomini riescano a parcheggiare almeno un’auto a testa. È ammessa l’antenna sul tetto perché la coesistenza con le altre è sicuramente un peso che la struttura può sopportare.
Il secondo requisito è, invece, quello che, nel caso di specie, ci interessa di più. Sebbene infatti, lasciare la spazzatura davanti alla porta di casa non esclude che anche gli altri condomini possano fare lo stesso, ciò costituisce un impiego dello spazio comune – il pianerottolo – contrario alla sua destinazione d’uso. Il pianerottolo, infatti, è un luogo di accoglienza sia dei proprietari degli appartamenti che dei loro ospiti. Dimostrazione ne è che molti si prendono cura di tale area allestendola con vasi, fiori, piante, addobbi; impiego quest’ultimo che certamente deve ritenersi lecito e consentito dalla legge.
Non si può invece ritenere che il pianerottolo sia un ripostiglio personale dove lasciare oggetti come la bicicletta, la spazzatura e persino le scarpe puzzolenti.
Anche la Cassazione ha sposato questa interpretazione rigorosa [1], ritenendo possibile un’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la spazzatura sul pianerottolo di casa. Questi viola infatti il codice civile e la destinazione d’uso dello spazio comune. Non rileva quindi l’entità della molestia olfattiva provocata ai vicini di casa per essere condannati a pagare un indennizzo a causa del proprio comportamento incivile; non rileva se il sacchetto dell’immondizia contiene materiale organico della “differenziata” o solo carte e vetri che, quantomeno, in termini di olezzi, sono più sopportabili. È proprio l’atto di sviare la funzione che ha uno spazio comune rispetto a quello che gli è proprio per legge ad essere sanzionato.
Peraltro non è vero ciò che spesso si dice nei palazzi, ossia che ciascun condomino è libero di fare sul proprio pianerottolo quel che vuole in quanto“ pertinenza” del proprio appartamento. Tutti i pianerottoli, anche quelli relativi a piani differenti dalla propria abitazione, appartengono a tutti in egual misura. Per cui il condomino del primo piano ben potrà impedire che quello dell’ultimo lasci fuori dalla porta di casa spazzatura e scarpe.
[1] Art. 1102 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 5474/2011 dell’8.03.2011.


giovedì 11 giugno 2020

Ecobonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge



Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono stata introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Ecobonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge

In particolare, tra le altre cose, il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l'attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull'argomento Ecobonus 110%.

Ecobonus 110%: gli interventi che è possibile effettuare gratis

Nel frattempo, considerate le centinaia di domande che arrivano e che hanno come oggetto principale gli interventi che possono accedere alla detrazione fiscale, riportiamo di seguito quelli che ad oggi prevede l'art. 119 del Decreto Rilancio.
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Ecobonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura

Quando si parla di "interventi che è possibile effettuare gratis" bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:
  • la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni
  • lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • il credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nel successivi due casi siamo in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più "gratis" come dichiarato.

Ecobonus 110%: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale

Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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