lunedì 15 giugno 2020

Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e spazzatura?

                                                                                            
Pianerottolo condominiale: posso lasciare scarpe e spazzatura?
11 Luglio 2017


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I condomini possono servirsi degli spazi comuni come scale e pianerottolo a condizione che non ne alterino la destinazione d’uso. E di certo scale e pianerottolo non sono ricettacolo di spazzatura e altri oggetti.
È già difficile sopportare, al rientro dal lavoro, l’odore di cibo e fritto che proviene dagli appartamenti e che si propaga nelle scale dell’edificio. A volte poi ci si mette anche il sacchetto di spazzatura lasciato dal vicino fuori dalla porta, in attesa di essere buttato la notte o, magari, all’indomani mattina prima di andare a lavoro. La sopportazione arriva al culmine quando c’è qualcuno che lascia le scarpe sullo zerbino di casa; il che – se anche non può eguagliare gli odori dell’immondizia – da un punto di vista estetico è la ciliegina sulla torta di un pessimo esempio di civiltà condominiale. Cosa si può fare in questi casi? È possibile lasciare, sul pianerottolo condominiale, scarpe e spazzatura? La legge e la giurisprudenza dicono di no. E chi lo fa può essere costretto a risarcire i danni ai vicini e allo stesso condominio. Perché? Cerchiamo di capirlo in questo articolo.
Il codice civile [1] stabilisce che gli spazi comuni dell’edificio – tra cui scale, androne, pianerottoli, giardino, portone d’ingresso, ecc. – appartengono a tutti i condomini e da questi pertanto possono essere liberamente usati anche per scopi privati. Ma a due condizioni:
  • che non si impedisca agli altri condomini lo stesso tipo di comportamento;
  • che non si alteri la destinazione d’uso dello spazio usato.
Quanto al primo requisito, si ritiene che lo stesso non sia violato nel caso in cui lo spazio comune è talmente ampio da garantire a tutti di usufruirne. Così, ad esempio, è lecito lasciare la seconda auto nel cortile a condizione che tutti gli altri condomini riescano a parcheggiare almeno un’auto a testa. È ammessa l’antenna sul tetto perché la coesistenza con le altre è sicuramente un peso che la struttura può sopportare.
Il secondo requisito è, invece, quello che, nel caso di specie, ci interessa di più. Sebbene infatti, lasciare la spazzatura davanti alla porta di casa non esclude che anche gli altri condomini possano fare lo stesso, ciò costituisce un impiego dello spazio comune – il pianerottolo – contrario alla sua destinazione d’uso. Il pianerottolo, infatti, è un luogo di accoglienza sia dei proprietari degli appartamenti che dei loro ospiti. Dimostrazione ne è che molti si prendono cura di tale area allestendola con vasi, fiori, piante, addobbi; impiego quest’ultimo che certamente deve ritenersi lecito e consentito dalla legge.
Non si può invece ritenere che il pianerottolo sia un ripostiglio personale dove lasciare oggetti come la bicicletta, la spazzatura e persino le scarpe puzzolenti.
Anche la Cassazione ha sposato questa interpretazione rigorosa [1], ritenendo possibile un’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la spazzatura sul pianerottolo di casa. Questi viola infatti il codice civile e la destinazione d’uso dello spazio comune. Non rileva quindi l’entità della molestia olfattiva provocata ai vicini di casa per essere condannati a pagare un indennizzo a causa del proprio comportamento incivile; non rileva se il sacchetto dell’immondizia contiene materiale organico della “differenziata” o solo carte e vetri che, quantomeno, in termini di olezzi, sono più sopportabili. È proprio l’atto di sviare la funzione che ha uno spazio comune rispetto a quello che gli è proprio per legge ad essere sanzionato.
Peraltro non è vero ciò che spesso si dice nei palazzi, ossia che ciascun condomino è libero di fare sul proprio pianerottolo quel che vuole in quanto“ pertinenza” del proprio appartamento. Tutti i pianerottoli, anche quelli relativi a piani differenti dalla propria abitazione, appartengono a tutti in egual misura. Per cui il condomino del primo piano ben potrà impedire che quello dell’ultimo lasci fuori dalla porta di casa spazzatura e scarpe.
[1] Art. 1102 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 5474/2011 dell’8.03.2011.


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